| Il Carmelo |
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Il
Perdono del
Carmine |
Il Sommo
Pontefice Leone
XIII in data 16
maggio 1892
concesse
all'Ordine
Carmelitano, a
beneficio di
tutta la
cristianità,
l'insigne
privilegio del
perdono del
Carmine, ossia
l'indulgenza
plenaria tante
volte quante si
visiterà - nei
debiti modi -
una chiesa dove
è istituita la
confraternita
del Carmine per
la festa della
Madonna del
Carmelo e si
pregherà secondo
l'intenzione dei
Sommi Pontefici.
" -
A perpetua
memoria. -
Perché si
accresca sempre
più la devozione
e la pietà dei
fedeli verso la
Beatissima
Vergine del
Carmelo, donde
possono derivare
per le loro
anime frutti
ubertosi e
salutari
accondiscendendo
benignamente
alla pia
richiesta del
diletto figlio
Luigi Maria
Galli supremo
moderatore
dell'Ordine
della Beata
Vergine Maria
del Monte
Carmelo, abbiamo
stabilito di
arricchire le
chiese
carmelitane di
uno speciale
privilegio.
Quindi,
basandoci
sull'onnipotente
misericordia di
Dio e
sull'autorità
dei suoi
apostoli Pietro
e Paolo, a tutti
e singoli fedeli
di ambo i sessi
veramente
pentiti e
nutriti della
santa Comunione,
i quali
visiteranno
devotamente
qualsiasi chiesa
o pubblico
oratorio tanto
dei frati quanto
delle monache,
sia calzati che
scalzi, di tutto
l'ordine
Carmelitano, in
qualunque luogo
esistano, il
giorno 16 luglio
di ogni anno,
giorno nel quale
si celebra la
festa della
Madonna del
Monte Carmelo,
dai primi vespri
alla caduta del
sole di tale
giorno, ed ivi
innalzeranno a
Dio pie preci
per la concordia
dei principi
cristiani, per
l'estirpazione
delle eresie,
per la
conversione dei
peccatori e per
l'esaltazione
della santa
madre Chiesa,
concediamo
misericordiosamente
nel Signore che
ogni volta
faranno questo,
altrettante
volte acquistino
l'indulgenza e
la remissione
plenaria di
tutti i loro
peccati, che si
possa anche
applicare per
modo di
suffragio alle
anime dei fedeli
cristiani, che
sono passati da
questa vita in
grazia di Dio".
Papa Benedetto
XV il 6 luglio
1920 estendeva
la medesima
indulgenza
plenaria alle
chiese od
oratori del
Terz'Ordine sia
regolare (le
congregazioni
religiose
aggregate o no
all'Ordine) che
secolare.
Il Concilio
Ecumenico
Vaticano II
(1962-1965) ha
costituito un
grandissimo
avvenimento di
rinnovamento e
di aggiornamento
per tutta la
Chiesa e per
tutti gli
aspetti della
sua vita
(dottrinale,
liturgico,
spirituale,
disciplinare,
organizzativo,
ecc...). Anche
le norme per
l'acquisto delle
indulgenze ne
sono state
coinvolte.
Il Santo Padre,
papa Paolo VI,
in attuazione
dei Decreti
Conciliari, il
1° gennaio 1965
promulgava la
Costituzione
Apostolica dal
titolo
Indulgentiarum
Doctrina, per la
quale tutte le
indulgenze
concesse in
passato,
venivano
temporaneamente
sospese fino a
una nuova
approvazione.
Il 29 giugno
1968 usciva il
nuovo
Enchiridion
delle Indulgenze
il quale
stabiliva una
nuova normativa,
più rispondente
alle mutate
condizioni
socio-culturali,
per lucrare le
indulgenze. Nel
marzo precedente
era stata
comunicata
all'Ordine la
riconferma della
concessione
delle
indulgenze. In
base ad essa, il
16 luglio di
ogni anno, dal
mezzogiorno del
15 luglio alla
mezzanotte del
16 luglio,
oppure la
domenica
stabilita dal
Vescovo,
antecedente o
seguente la
festa, nelle
chiese od
oratori pubblici
dell'Ordine si
acquista una
volta sola
l'indulgenza
plenaria del
perdono del
Carmine. Le
norme per
l'acquisito
dell'indulgenza
plenaria sono:
n. 1.
L'Indulgenza è
la remissione
davanti a Dio
della pena
temporale per i
peccati, già
rimessi quanto
alla colpa, che
il fedele,
debitamente
disposto e a
determinate
condizioni,
acquista per
intervento della
Chiesa, la
quale, come
ministra della
redenzione,
autoritativamente
dispensa e
applica il
tesoro delle
soddisfazioni di
Cristo e dei
Santi.
n. 3. Le
indulgenze...
possono sempre
essere applicate
ai defunti a
modo di
suffragio.
n. 6.
L'indulgenza
plenaria può
essere
acquistata una
sola volta al
giorno.
n. 7. Per
acquistare
l'indulgenza
plenaria è
necessario
eseguire l'opera
indulgenziata
(nel nostro caso
la visita di una
chiesa o di un
oratorio
dell'Ordine,
N.d.R.) e
adempiere tre
condizioni:
confessione
sacramentale,
comunione
eucaristica e
preghiera
secondo le
intenzioni del
Sommo Pontefice.
Si richiede
inoltre che sia
escluso
qualsiasi
affetto al
peccato anche
veniale.
n. 8. Le tre
condizioni
possono essere
adempiute otto
giorni prima od
otto giorni dopo
aver compiuto
l'opera
prescritta;
tuttavia è
conveniente che
la comunione e
la preghiera
secondo le
intenzioni del
Sommo Pontefice
siano fatte
nello stesso
giorno, in cui
si compie
l'opera.
n. 10. Si
adempie
pienamente la
condizione della
preghiera
secondo le
intenzioni del
Sommo Pontefice,
recitando un
Padre nostro e
un Ave Maria; è
lasciata
tuttavia libertà
ai singoli
fedeli di
recitare
qualsiasi altra
preghiera
secondo la pietà
e la devozione
di ciascuno.
n. 16. L'opera
prescritta per
lucrare
l'indulgenza
plenaria annessa
a una chiesa o a
un oratorio
consiste nella
devota visita di
questi luoghi
sacri, recitando
in essi un Padre
nostro e un
Credo. |
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